Chi è l’intermediario iscritto nella sezione E del RUI?

La sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) è dedicata agli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’Intermediario iscritto nella sezione A, B, D, F, o nell’elenco annesso, per il quale operano, gli Intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di un altro Intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli Intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di quest’ultimi.

N.B. Non devono essere iscritti i dipendenti e i collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione E del registro qualora operino esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.


Come ci si iscrive nella sezione E del RUI?

Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,
presenta all’IVASS, a pena di irricevibilità, domanda di iscrizione redatta su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.


Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sez. E del RUI?

(artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018

Le persone fisiche che intendono iscriversi alla sezione E del RUI devono:

  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
  • non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
  • aver conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.

Le società che intendono iscriversi alla sez. E del RUI devono:

  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
  • non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
  • non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
  • aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E;
  • preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 86 e 89 del Reg. IVASS 40/2018)

L’iscritto nella sez. E del RUI, deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.

(Si rimanda alla sezione Formazione e aggiornamento)