Esame OCF – Bando 2020 – Testo coordinato
Testo coordinato del bando per l’anno 2020
Indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2020 (Testo coordinato delle disposizioni adottate con delibera del 28 novembre 2019, n. 1228, come modificate e integrate con delibere del 29 aprile 2020, n. 1355 e del 4 giugno 2020, n. 1383)
L’OCF – ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;
VISTI in particolare gli articoli 18-bis, comma 1, 18-ter, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell’Economia e delle Finanze a disciplinare tra l’altro i requisiti di professionalità per l’accesso all’albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;
VISTO altresì l’articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;
VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF, ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);
VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza
delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;
VISTI in particolare l’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472, l’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall’OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;
VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Intermediari”) e in particolare l’articolo 148, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), e comma 3, lett. b);
VISTO l’articolo 149 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari;
VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo “Regolamento interno”), ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50 come modificati in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 – 28/05/2020), sentita la Consob;
VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari” (di seguito “Disposizioni sulla prova valutativa”), come integrate e modificate con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 11 delle Disposizioni sulla prova valutativa che stabilisce che, al verificarsi di situazioni tali da non consentire l’organizzazione e/o l’espletamento della prova informatica in aula in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un’autorità competente, la prova valutativa di cui al Capo I può essere
indetta a distanza con l’ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020;
CONSIDERATO che la valutazione di cui all’articolo 46, comma 3-bis, del Regolamento interno consegue all’accertamento, da parte dell’autorità competente, del carattere oggettivamente straordinario o emergenziale dell’evento verificatosi;
RITENUTO, pertanto, necessario indire lo svolgimento anche delle prove valutative a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2020;
DELIBERA:
Art. 1
(Sessioni, appelli e sedi della prova valutativa)
- Sono indette per l’anno 2020 le seguenti sessioni della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari:
I sessione
1° appello: febbraio 2020
2° appello: marzo 2020
II sessione
1° appello: aprile 2020
2° appello: maggio 2020
III sessione
1° appello: giugno 2020
2° appello: luglio 2020
IV sessione
1° appello: settembre 2020
2° appello: ottobre 2020
V sessione
1° appello: novembre 2020
2° appello: dicembre 2020 - Le prove valutative si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell’Allegato 1 annesso al presente bando.
- Le date indicate potranno subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell’effettivo numero di domande di partecipazione pervenute.
Art. 2
(Requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa)
- Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall’OCF, sulla base dei criteri valutativi individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 o dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206.
Art. 3
(Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)
- La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi riportate, all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari nella cui circoscrizione è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova, come indicato nell’elenco contenuto nell’Allegato 2 annesso al presente bando.
- La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 8 gennaio 2020, e sino al termine finale – da ritenersi perentorio – così come di seguito indicato in relazione a ciascuna sessione ed appello:
− febbraio (I sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 6 febbraio 2020;
− marzo (I sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 24 febbraio 2020;
− aprile (II sessione 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 16 marzo 2020;
− maggio (II sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 6 aprile 2020;
− giugno (III sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 4 maggio 2020;
− luglio (III sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 3 giugno 2020;
− settembre (IV sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 20 luglio 2020;
− ottobre (IV sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 7 settembre 2020;
− novembre (V sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 5 ottobre 2020;
− dicembre (V sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 16 novembre 2020. - Il sistema informatico attesta la data e l’orario di presentazione della domanda di partecipazione, completa di tutti gli elementi richiesti. Successivamente alla scadenza dei termini perentori di cui al precedente comma 2, non sarà più consentita la presentazione della domanda di partecipazione. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell’ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.
- Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione, con indicazione della sessione, dell’appello e della sede prescelti. Nel caso di più domande presentate dallo stesso candidato, sarà considerata valida unicamente la domanda che, in ordine cronologico, risulti pervenuta per prima.
È possibile presentare domanda di partecipazione per una sessione ed un appello successivi a quello prescelto solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta la prova valutativa. - Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata, mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa esibizione di un documento in corso di validità secondo quanto specificato al successivo articolo 11.
Art. 4
(Domanda di partecipazione)
- Nella domanda, pena l’irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare e saranno chiamati a confermare, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 3, i seguenti dati:
1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, codice fiscale;
2) luogo e data di nascita;
3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
4) indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
5) possesso di un titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 e dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l’indicazione dell’Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;
6) gli estremi della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità.
Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3) e 4) del presente comma che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere prontamente comunicate all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione secondo quanto specificato nell’Allegato 2 annesso al presente bando. - Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sessione, l’appello prescelti e la sede presso cui intendono sostenere la prova valutativa.
- L’invio della domanda di partecipazione è subordinato al versamento del contributo prova valutativa il cui importo per l’anno 2020 è stabilito dall’OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF. Il versamento del contributo prova valutativa potrà essere effettuato unicamente on line, secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell’area riservata al candidato del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’OCF.
- Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell’OCF cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.
- I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Le diagnosi risalenti all’età evolutiva sono valide purché non superino i tre anni dalla data di rilascio. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell’OCF, a cui è fatto divieto assoluto di fornire suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino al 30% rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.
- In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
- La documentazione prevista ai commi 4, 5 e 6 deve essere inviata tempestivamente, mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione, al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano secondo quanto specificato nell’Allegato 2 annesso al presente bando. L’OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per l’errata trasmissione o ricezione tramite il mezzo di comunicazione utilizzato, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 5
(Prenotazione e assegnazione della sede)
- L’assegnazione della sede indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata, fino ad esaurimento dei posti, secondo la priorità cronologica di invio della domanda.
- Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato riceve una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza della sede, del giorno e dell’orario della prova valutativa. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.
- I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
- Le informazioni circa la sede, la data e l’orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova ed assumono a tutti gli
effetti di legge valore di convocazione. - In caso di impossibilità a partecipare alla prova valutativa nell’appello e nella sede prescelti dal candidato, il contributo prova valutativa corrisposto con la presentazione della domanda non è rimborsabile. Il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo contributo prova valutativa. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione.
Art. 6
(Esclusione dalla prova valutativa)
- Non saranno prese in considerazione, comportando quindi l’esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all’interessato con mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione:
a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando. - L’ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Art. 7
(Convocazione e comunicazioni al candidato)
- L’avviso relativo al giorno, all’ora e alla sede di svolgimento della prova, ed ogni eventuale avviso ulteriore, sono comunicati ai singoli candidati mediante avviso pubblicato nell’area riservata al candidato del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). Tale convocazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova ad ogni effetto di legge. Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare la propria area riservata.
- L’OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell’avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell’area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 1, ovvero in caso di dispersione delle comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell’indirizzo e-mail o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento del recapito, dell’indirizzo e-mail o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 8
(Commissioni esaminatrici)
- Le Commissioni esaminatrici presiedono allo svolgimento delle prove valutative nelle sedi identificate nell’Allegato 1 annesso al presente bando.
- I componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo, pubblicata sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
Art. 9
(Materie)
- La prova valutativa verte sulle seguenti materie e contenuti:
- nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
− Analisi di scenario
− Costruzione del portafoglio
− Fondi comuni di investimento
− Futures
− Nozioni di matematica finanziaria
− Opzioni
− Strumenti derivati
− Strumenti di mercato monetario
− Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
− Swap
− Titoli azionari
− Titoli di credito
− Titoli obbligazionari
− Titoli strutturati
− Valutazione delle obbligazioni - diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
− Abusi di mercato
− Appello al pubblico risparmio
− Attività dei consulenti finanziari
− Disciplina dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari
− Emittenti e società con azioni quotate
− Gestione collettiva del risparmio
− La normativa antiriciclaggio
− Mercati degli strumenti finanziari
− Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
− Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
− Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
− Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
− Servizi e attività di investimento
− Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
− Vigilanza su mercati e intermediari - nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:
− Aspetti del sistema tributario
− La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
− La tassazione degli strumenti di investimento diretto
− La tassazione indiretta dei redditi finanziari - nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:
- Diritto privato:
-
- − Beni e diritti reali: nozione e disciplina
-
- − Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
-
- − Contratti tipici
-
- − Le obbligazioni: nozione e disciplina
-
- − Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
-
- − Risoluzione e invalidità del contratto
- Diritto commerciale:
-
- − L’impresa: nozione e disciplina
-
- − Scritture contabili e bilancio
-
- − Società di capitali: disciplina e organizzazione
-
- − Società di persone: disciplina e organizzazione
-
- − Titoli di credito
-
- − Vicende modificative della società e operazioni straordinarie
-
- nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:
− Aspetti civilistici del contratto
− Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
− Aspetti tributari
− Gli intermediari assicurativi
− I compiti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
− I principi assicurativi
− Il TFR
− La previdenza complementare
− La previdenza pubblica
− Le imprese di assicurazione
− Tipologie di rami e polizze
- nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore:
– al 31 agosto 2019, per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni I, II, III (periodo da febbraio a luglio 2020);
– al 31 marzo 2020, per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni IV, V (periodo da settembre a dicembre 2020).
Art. 10
(Prova valutativa)
- La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4, da sostenersi con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla, di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.
- quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:
− 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari;
− 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
− 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
− 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
− 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo. - Al candidato che risponde in modo corretto a tutte le domande è attribuito il punteggio di 100/100.
La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100. - Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l’erogazione e/o l’espletamento della prova informatica, l’Organismo potrà svolgere la prova valutativa secondo le diverse modalità dallo stesso previste.
Art. 11
(Svolgimento della prova valutativa)
- Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa, i candidati devono esibire la carta d’identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in corso di validità e sottoscrivere il modulo di conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata tramite l’applicazione telematica di cui all’articolo 4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte il giorno della prova hanno valore di autocertificazione ai sensi del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazioni mendaci e applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 76 del suddetto decreto.
- Durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, i candidati non possono comunicare fra loro né possono consultare appunti, testi, vocabolari o dizionari, né utilizzare telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli smartwatch, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati.
- Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati dopo l’effettuazione della stessa.
- Avverso l’esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all’OCF ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell’OCF e dell’articolo 11 delle “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”, adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019, da proporsi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa.
Art. 12
(Prova valutativa a distanza)
- In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tale da non consentire l’organizzazione e/o l’espletamento della prova informatica in aula, le prove valutative previste nelle date e nelle sedi indicate nell’Allegato 1 annesso al presente bando saranno svolte a distanza, in base al calendario stabilito dall’Organismo.Le variazioni delle date di svolgimento della prova valutativa sono comunicate ai candidati mediante avviso pubblicato nell’area riservata al candidato del sito internet dell’Organismo (www.organismocf.it).
- L’ammissione allo svolgimento della prova valutativa a distanza è subordinato al possesso dei requisiti e alla presentazione della domanda stabiliti dall’articolo 13.
Art. 13
(Requisiti di ammissione alla prova valutativa a distanza)
- Sono ammessi allo svolgimento della prova valutativa a distanza ai sensi del precedente articolo 12 coloro che:
a) siano possesso di un terminale informatico (personal computer) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici stabiliti dal successivo articolo 16 e sul quale sia stato correttamente installato ed eseguito lo specifico software applicativo per lo svolgimento della prova valutativa a distanza di cui all’articolo 18;
b) abbiano versato il contributo prova valutativa il cui importo per l’anno 2020 è stabilito dall’OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF con le modalità stabilite al successivo articolo 14, comma 2;
c) abbiano regolarmente presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo articolo 14.
Art. 14
(Domanda di partecipazione alla prova valutativa a distanza)
- Nella domanda, pena l’irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti ad attestare ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti dati:
- cognome, nome e, per i residenti in Italia, codice fiscale;
- luogo e data di nascita;
- comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
- l’indirizzo del luogo presso il quale intendono svolgere la prova valutativa unitamente all’espressa autorizzazione a consentire l’eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati in tale luogo durante lo svolgimento della prova;
- possesso di un titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 e dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l’indicazione dell’Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito.
Alla domanda deve essere allegata copia della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 20.
- L’invio della domanda di partecipazione è subordinato al possesso, da parte del candidato, del personal computer dotato dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 16 per lo svolgimento della prova valutativa a distanza e al versamento del contributo prova valutativa il cui importo per l’anno 2020 è stabilito dall’OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF. Il versamento del contributo prova valutativa potrà essere effettuato unicamente on line, secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell’area riservata al candidato del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’OCF.
- La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere tempestivamente inviata dal candidato all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda stessa, entro la data richiesta nella comunicazione trasmessa dal medesimo Ufficio ovvero con le diverse modalità di presentazione stabilite dall’Organismo.
Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3), 4) e 5) del precedente comma 1, che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere comunicate con le stesse modalità di cui al periodo precedente non oltre due giorni antecedenti la data di svolgimento della prova all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente. - Per i candidati portatori di handicap e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si applicano le previsioni di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 4, ad eccezione degli ausili ivi previsti consistenti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell’OCF. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da un soggetto terzo, che non potrà dare alcun suggerimento, nel rispetto delle ulteriori istruzioni impartite, le cui generalità siano state comunicate nella stessa richiesta all’Organismo nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. - La documentazione prevista ai sensi del precedente comma 4 deve essere tempestivamente inviata dal candidato all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda stessa.
- L’OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per l’errata trasmissione o ricezione della posta elettronica, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 15
(Esclusione dalla prova valutativa)
- Non saranno prese in considerazione, comportando quindi l’esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all’interessato con mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione:
a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando. - L’ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Art. 16
(Requisiti tecnico-informatici degli strumenti)
- Il personal computer utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza deve presentare tassativamente i seguenti requisiti:
Requisito Minimo Consigliato Processore Processore x86/x64 da 1 GHz Processore Dual Core x86/x64 da
2 GHz o superioreRam 1 GB 2 GN o superiore Spazio Disco 500 MB Almeno 1 GB di spazio
disponibile sul disco di sistema.Webcam Risoluzione minima 320px, correttamente installata nel
sistema operativoMicrofono Correttamente installato nel sistema operativo Audio Casse audio correttamente installate nel sistema operativo Sistema
OperativoWindows 8; Windows 10 inclusa l’installazione dell’ultimo
aggiornamento rilasciato da MicrosoftRequisiti
SoftwareInternet Explorer 8
DirectX v9.0 o superiore
Microsoft .NET Framework 2.0, 3.5 e 4.0Connessione ad
internetAntivirus/FirewallVelocità totale (personal computer e dispositivo mobile) minima di connessione:
2 MBit/s in download
1 Mbit/s in uploadConfigurato in modo da consentire l’esecuzione del
software installato per la prova e l’accesso ad internet da
parte dell’applicativoVelocità minima di connessione:
2 Mbit/s in download
1 MBit/s in upload
Art. 17
(Convocazione per lo svolgimento della prova a distanza e comunicazioni al candidato)
- La convocazione alla prova a distanza è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con modalità non conformi a quanto stabilito dal presente bando.
- Le informazioni circa la data e l’orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione. Gli avvisi di convocazione relativi al giorno e all’ora di svolgimento della prova, e ogni eventuale avviso ulteriore, hanno valore di comunicazione ufficiale e personale ad ogni effetto di legge. Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare con congrua periodicità la propria area riservata.
- I dati relativi alla convocazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
- L’OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell’avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell’area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 2, ovvero in caso di dispersione delle comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione da parte del candidato. In caso di impossibilità a partecipare del candidato convocato, il contributo prova valutativa corrisposto non è rimborsabile e il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo contributo prova valutativa.
Art. 18
(Software per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)
- L’ammissione alla prova valutativa a distanza è subordinata al possesso da parte del candidato di un terminale informatico (personal computer) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 16, e alla preventiva installazione e esecuzione dell’apposito software applicativo reperibile, unitamente alle istruzioni per l’installazione, sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
- Ciascun candidato riceve presso l’indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1, n. 4) dell’articolo 14 le istruzioni per installare il software applicativo nonché le proprie credenziali e il codice riservato per accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza.
- L’installazione del software applicativo per lo svolgimento della prova a distanza necessita dei requisiti tecnici minimi indicati al precedente articolo 16 e delle specifiche autorizzazioni preventive da parte dell’utilizzatore. Al fine di favorire il corretto svolgimento della prova, è necessaria la tempestiva effettuazione del test di prova per la verifica del valido funzionamento del software applicativo, delle periferiche audio/video e della connessione alla rete internet; il test potrà essere condotto una volta installato ed avviato il software stesso mediante apposita funzione.
- L’Organismo non potrà essere ritenuto responsabile, neppure in parte, per qualsivoglia difficoltà, anomalia, discontinuità, impossibilità di accesso o utilizzo della piattaforma dedicata allo svolgimento della prova valutativa, derivate o comunque connesse alla dotazione hardware e software del candidato ovvero alla connessione alla rete internet tramite il fornitore prescelto, oppure ad un non corretto funzionamento della rete telefonica.
Art. 19
(Commissioni esaminatrici per la prova valutativa a distanza)
- In aggiunta alle Commissioni esaminatrici nominate ai sensi del precedente articolo 8, possono presiedere allo svolgimento della prova a distanza Commissioni esaminatrici aggiuntive, i cui componenti sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
- Le Commissioni esaminatrici previste per ogni giornata d’esame e il calendario stabilito per lo svolgimento delle prove a distanza sono pubblicati sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
Art. 20
(Svolgimento della prova valutativa a distanza)
- La prova valutativa a distanza è effettuata con gli strumenti informatici di cui ai precedenti articoli 16 e 18, detenuti dal candidato presso un luogo prescelto da quest’ultimo.
- Ogni candidato è tenuto tassativamente ad effettuare il collegamento al server nel rispetto delle date e degli orari indicati nell’avviso di convocazione e comunque almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio svolgimento della prova, inserendo le proprie credenziali e il codice di accesso. Il mancato collegamento nelle date e orari previsti determina l’impossibilità di svolgere la prova, con gli effetti indicati al comma 5 dell’art. 17.
- Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa e durante tutto lo svolgimento della prova, al fine di consentire la propria identificazione, i candidati devono tassativamente esibire a richiesta l’originale della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente e in corso di validità, allegato in copia alla domanda di partecipazione inviata ai sensi del precedente articolo 14. La mancata disponibilità ed esibizione su richiesta di tale documento di riconoscimento determina l’impossibilità di svolgere o proseguire la prova, con gli effetti indicati al comma 5 dell’art. 17.
- I candidati sono invitati a evitare, ove possibile, di introdurre e/o mantenere negli spazi fisici prescelti per svolgere la prova elementi dai quali sia possibile evincere informazioni attinenti alla loro vita privata e familiare.
- Durante la prova, i candidati eventualmente presenti nello stesso luogo non possono comunicare fra loro. Non è in ogni caso consentito ai candidati la consultazione di appunti, testi, vocabolari o
dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli smartwatch, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati. È in ogni caso proibito dare lettura a voce alta, sussurrare o commentare il contenuto del questionario della prova in corso o utilizzare auricolari o cuffie. - Nel caso in cui vi fossero soggetti non autorizzati dalla Commissione esaminatrice presso il luogo (locale) di esecuzione della prova, è altresì fatto divieto per il candidato, a pena di esclusione dalla stessa di interloquire, conversare o comunque comunicare con qualsiasi mezzo e/o strumento anche non verbale con questi e di ricevere od ottenere qualsivoglia ausilio nella risoluzione dei quesiti ovvero compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare tali condotte.
- Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, qualora nello stesso luogo fossero presenti più candidati, questi dovranno essere posti gli uni dagli altri a distanza minima di un metro o alla diversa distanza minima prevista da eventuali misure di sicurezza adottate dal legislatore.
- Per ciascun candidato, l’eventuale interruzione della connessione tra il proprio client e il server centrale comporta l’immediato arresto del timer del tempo residuo concesso per il completamento della prova, esposto nella parte superiore destra del video, e la sospensione dell’esecuzione della prova stessa fino al ripristino della connessione. Durante tale sospensione l’applicativo non consentirà al candidato l’accesso ai quesiti della prova. L’interruzione della connessione può
derivare, a titolo esemplificativo, da perdita di collegamento, spegnimento o arresto del personal computer, malfunzionamento della rete elettrica o della linea telefonica. - La prova termina allo scadere del tempo effettivo concesso a ciascun candidato (85 minuti) ed in ogni caso, al verificarsi dell’ipotesi di cui al precedente comma 8 che non dipendano da cause imputabili all’OCF, decorsi 115 minuti dall’avvio della prova.
- I componenti della Commissione esaminatrice ove possibile hanno la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all’orario previsto.
- Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova valutativa di ciascun candidato è convalidato dalla Commissione esaminatrice entro 10 giorni dalla data in cui è stata svolta ed è portato a conoscenza del candidato nell’area riservata al candidato del sito internet dell’Organismo (www.organismocf.it) ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.
- Avverso l’esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all’OCF ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell’OCF e dell’articolo 15 delle “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”, adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019 e con delibera n. 1354 del 29 aprile 2020, da proporsi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nell’area riservata al candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente comma 11.
Art. 21
(Cause di esclusione dalla prova valutativa a distanza)
- In aggiunta alle ulteriori cause di non ammissione previste nelle disposizioni del presente bando, costituiscono cause di esclusione anche immediata dalla prova condotte irregolari del candidato o altre circostanze che possano inficiarne il regolare svolgimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la violazione delle norme di condotta di cui al precedente articolo 20;
b) l’inosservanza delle disposizioni comportamentali e/o dei richiami formulati durante lo svolgimento della prova dalla Commissione esaminatrice, nonché qualsiasi condotta volta a ostacolare il controllo della Commissione esaminatrice;
c) qualsivoglia violazione, modifica od alterazione del software applicativo di cui al precedente articolo 18;
d) una protratta o ripetuta perdita di connessione fra client e server centrale rilevata ai sensi del precedente articolo 20, comma 8, tale da inficiare il risultato della prova;
e) problematiche inerenti alla rilevazione voce, audio o video, non attribuibili al server centrale, anche legate alle particolari condizioni ambientali del luogo in cui il candidato effettua la prova, tali da non permettere una corretta identificazione del soggetto o il rispetto e la verifica delle regole di condotta sopra richiamate.
Art. 22
(Cause di invalidità della prova valutativa svolta a distanza)
- Il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente articolo 21, riscontrata nei 10 giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova valutativa, costituisce causa di invalidazione della stessa da parte della Commissione esaminatrice.
- Costituisce altresì causa di invalidità della prova l’accertamento da parte dell’Organismo, anche in epoca successiva, del mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla presente delibera.
Art. 23
(Pubblicazione del bando)
- Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell’avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato sul sito internet dell’OCF all’indirizzo www.organismocf.it.
ALLEGATO 1
I SESSIONE | ||
---|---|---|
APPELLO | SEDE | DATE |
1° | MILANO | 25, 26, 27 e 28 febbraio 2020 |
2° | ROMA | 17, 18 e 19 marzo 2020 |
II SESSIONE | ||
---|---|---|
APPELLO | SEDE | DATE |
1° | MILANO | 25, 26, 27 e 28 febbraio 2020 |
2° | ROMA | 17, 18 e 19 marzo 2020 |
III SESSIONE | ||
---|---|---|
APPELLO | SEDE | DATE |
1° | MILANO | 16, 17, 18 e 19 giugno 2020 |
PALERMO | 4 e 5 giugno 2020 | |
2° | ROMA | 7, 8, 9 e 10 luglio 2020 |
IV SESSIONE | ||
---|---|---|
APPELLO | SEDE | DATE |
1° | MILANO | 8, 9 e 10 settembre 2020 |
2° | ROMA | 6, 7, 8 e 9 ottobre 2020 |
VENEZIA | 27 e 28 ottobre 2020 |
V SESSIONE | ||
---|---|---|
APPELLO | SEDE | DATE |
1° | MILANO | 8, 9 e 10 settembre 2020 |
2° | ROMA | 6, 7, 8 e 9 ottobre 2020 |
VENEZIA | 27 e 28 ottobre 2020 |
ALLEGATO 2
COMMISSIONE ESAMINATRICE SEDE DI |
INDIRIZZO |
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MILANO | c/o OCF – Ufficio Albo Consulenti Finanziari Milano www.organismocf.it -pagina “Contatti” |
PALERMO | c/o OCF – Ufficio Albo Consulenti Finanziari Roma www.organismocf.it – pagina “Contatti” |
ROMA | c/o OCF – Ufficio Albo Consulenti Finanziari Romawww.organismocf.it -pagina “Contatti” |
VENEZIA | c/o OCF – Ufficio Albo Consulenti Finanziari Milano www.organismocf.it – pagina “Contatti” |
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