Le 5 sezioni del Registro

Il Registro si divide in 5 sezioni così ripartite:

Sezione A: gli Agenti di assicurazione, ossia gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

Sezione B: i mediatori, o Broker assicurativi, ossia gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

Sezione C: i Produttori Diretti, ossia gli intermediari che, anche in via sussidiaria, rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato, esclusivamente per l’impresa medesima;

Sezione D:
– le banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n° 38;
– gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, di cui all’art. 107 del decreto legislativo 107 del 1° settembre 1993, n° 38;
– le SIM, le Società di Intermediazione Mobiliare autorizzate ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n° 58;
– le Poste Italiane – Divisione servizi di Bancoposta, autorizzata ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo del 2001, n° 144;

Sezione E: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.

Con l’istituzione del Registro Unico solamente gli iscritti potranno intermediare e stipulare polizze e questo opera una tutela a favore dei consumatori attraverso la formazione e la verifica costante della qualità professionale degli intermediari.