Formazione obbligatoria: norme estratte dal Regolamento n. 5

Sezione IV
Iscrizione nella sezione C del registro

Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)

1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:
a)  essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico – operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall’impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:
a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula (o in videoconferenza o FAD interattiva*);
b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l’iscrizione;
c) è impartita da docenti specializzati con un’esperienza qualificata nel settore assicurativo;
d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo del test finale.

3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l’impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.

*FAD interattiva: formazione a distanza con lezioni audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all’aula dall’ISVAP, con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (FAQ ISVAP quarto gruppo).

 

Sezione VI
Iscrizione nella sezione E del registro

Art. 21
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

1. Gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all’attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell’impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.

2. Nella domanda di iscrizione al registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.

 

PARTE III
Esercizio dell’attività di intermediazione

Titolo I
Svolgimento dell’attività

Capo I
Disposizioni generali

Art. 38
(Aggiornamento professionale)

1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula (o in videoconferenza o FAD interattiva*). L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.

2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale. Dall’attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l’esito positivo del test finale.

3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all’attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell’intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

*FAD interattiva: formazione a distanza con lezioni audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all’aula dall’ISVAP, con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (FAQ ISVAP quarto gruppo).

CLICCA QUI per consultare il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 – Disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa