Formazione professionale: FAQ IVASS (ISVAP) quarto gruppo
Per agevolare l’interpretazione delle norme sull’attività di intermediazione assicurativa, di cui al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, l’ISVAP ha riportato i quesiti più frequenti provenienti dal mercato e le relative risposte, relativi alla formazione professionale.
4.1. Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale e di aggiornamento siano tenuti da “docenti specializzati”. Cosa si intende per “specializzati”? Gli agenti possono rientrare in tale nozione?
La “specializzazione” si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica.
Gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione.
Gli stessi dovranno essere, inoltre, in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute.
Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell’intermediario l’autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l’Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull’adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento.
4.2. E’ previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale?
Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l’organizzazione della formazione, l’Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento.
4.3. Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all’art. 17, comma 2, del Regolamento?
La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall’art. 17, comma 2, del Regolamento con l’esclusione del mero affiancamento all’attività professionale di soggetti già iscritti.
4.4. Come deve essere certificata la formazione professionale?
L’impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del Regolamento, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell’art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E del registro, la predetta attestazione è resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3).
4.5. Quale formazione professionale va impartita a coloro che intendono svolgere per la prima volta attività subagenziale o quella di collaboratore da iscrivere nella sezione E del registro?
Come previsto dall’art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell’art. 17.
4.6. Le imprese monoramo devono erogare lo stesso numero di ore di quelle multiramo?
Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l’iscrizione nel registro è identico per tutti gli intermediari, indipendentemente dai rami autorizzati/esercitati dalle compagnie per le quali operano; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l’altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un’impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un’impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione.
4.7. Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall’ISVAP?
L’ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.
Il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento n. 5/2006 stabiliscono i requisiti minimi della formazione, ma lasciano all’autonomia ed alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l’organizzazione della formazione stessa.
Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell’ISVAP deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata.
4.8. Un soggetto che abbia superato la prova di idoneità prevista dall’art. 9 del Regolamento e che è in regola con tutti gli altri adempimenti, può operare subito dopo aver presentato la domanda d’iscrizione o deve attendere una comunicazione dell’ISVAP? Entro quali tempi l’ISVAP provvederà a dare comunicazione?
Colui che ha superato la prova di idoneità per poter operare deve attendere l’iscrizione nel RUI, che avviene previa verifica da parte dell’ISVAP della sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per l’iscrizione stessa. L’ISVAP si pronuncia sulla domanda nel termine massimo di 90 giorni. Il regime attuale non si discosta da quello precedente l’emanazione del Codice delle assicurazioni nel quale la possibilità di dare avvio all’attività di agente o di broker era comunque subordinata all’iscrizione nei relativi Albi.
4.9. L’aggiornamento professionale previsto dall’art. 38 del Regolamento con cadenza annuale può essere effettuato facendo riferimento all’anno solare?
Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell’attività di aggiornamento professionale, l’adempimento annuale dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento può essere effettuato facendo riferimento all’esercizio 1/1 – 31/12.
4.10. Per i soggetti iscritti nel Registro all’atto della sua istituzione quando va effettuato il primo aggiornamento professionale?
La prima cadenza dell’obbligo di aggiornamento professionale conseguente all’entrata in vigore del Regolamento, si deve intendere riferita all’anno 2008.
4.11. L’obbligo di formazione e di aggiornamento professionale di un intermediario iscritto nella sezione E del registro deve essere assolto per ogni intermediario che se ne avvale?
Il Regolamento lascia liberi gli intermediari, con i quali collabora lo stesso intermediario iscritto nella sezione E, di coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione e di aggiornamento professionale di tale collaboratore; ciò purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.
4.12. Qual è il termine per l’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale per l’anno 2009?
In considerazione delle esigenze connesse al recepimento del complesso delle modifiche al Regolamento Isvap n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa introdotte dal Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2 luglio 2009, l’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale per l’anno 2009 può essere effettuato entro il 28 febbraio 2010.