Iscrizione nella sezione C del RUI di soggetti esercenti attività di intermediazione assicurativa prima del 1° gennaio 2006

Il legislatore ha dedicato ai soggetti esercenti attività di intermediazione assicurativa prima del 1° gennaio 2006 l’art. 68 del Regolamento n. 5.

1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione C del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
b) siano in possesso di un’adeguata esperienza professionale, consistente nell’avere svolto in via continuativa, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attività di produttore diretto per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali;
c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall’articolo 18 e secondo il modello di cui all’allegato n. 8E.
E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, di soggetti che siano stati cancellati dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.

2. Le imprese che intendono avvalersi dei produttori diretti attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine:
a) in relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), è considerata idonea l’attestazione basata su documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione;
b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l’attività sia stata esercitata presso imprese diverse da quelle che presentano la domanda d’iscrizione, è considerata idonea l’attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l’attività è stata svolta.