Formazione professionale
Per ottenere l’icrizione alla sezione C del Registro i candidati devono partecipare a corsi di formazione professionale, come disciplinato dell’art. 17 comma 2 del Regolamento n. 5.
2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico – operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall’impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:
a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula (o in videoconferenza o FAD interattiva*);
b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l’iscrizione;
c) è impartita da docenti specializzati con un’esperienza qualificata nel settore assicurativo;
d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo del test finale.
3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l’impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.
*FAD interattiva: formazione a distanza con lezioni audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all’aula dall’ISVAP, con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (FAQ ISVAP quarto gruppo).
I soggetti esercenti l’attività di intermediazione assicurativa prima del 1° gennaio 2006 possono consultare la sezione Iscrizione nella sezione C del RUI di soggetti esercenti attività di intermediazione assicurativa prima del 1° gennaio 2006.