Sezione E del RUI

Chi viene iscritto nella sezione E del RUI?

La sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) è dedicata agli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’Intermediario iscritto nella sezione A, B, D, F, o nell’elenco annesso, per il quale operano, gli Intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di un altro Intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comme 5, del Codice, nonché gli addetti degli Intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di quest’ultimi.

Quali sono i requisiti per l’iscrizione al RUI?

(artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018) 

 Tra i requisiti per le persone fisiche che intendano iscriversi al RUI ci sono:

  • godimento dei diritti civili;
  • possesso dei requisiti di onorabilità;
  • conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta.

 

Obblighi formativi: formazione professionale  

(artt. 86 e ss. del Reg. IVASS n. 40/2018) 

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning). I corsi di formazione si concludono con lo svolgimento di un test in aula di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 89 del Reg. IVASS n. 40/2018) 

L’iscritto nella sezione E del RUI deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro. L’aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di 30h, fruibili anche con modalità equivalenti (e-learning, webinar…), e al termine dei quali, superato il test finale, viene rilasciato un attestato da parte dell’Ente erogante.
L’aggiornamento è volto ad approfondire le proprie competenze e ad acquisire nuove conoscenze in base agli aggiornamenti normativi.
I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato.
Nel caso di intermediario assicurativo a titolo accessorio iscritto nella sezione E del registro, la durata dell’aggiornamento non può essere inferiore alle 15 ore annue. 

Come iscriversi nella sezione E del RUI?

(art. 25 del Reg. IVASS n. 40/2018) 

L’intermediario (che si iscrive ovvero è già iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco Annesso) che intende avvalersi di collaboratori operanti all’esterno dei propri locali dovrà presentare all’IVASS apposita domanda mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.

N.B. Non devono essere iscritti i dipendenti e i collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione E del registro qualora operino esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.

 

 

   

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