Adempimenti da effettuare ai sensi del Regolamento n. 41 dell'Isvap
Il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
Gli articoli 23 e 24 disciplinano gli obblighi di formazione in materia antiriciclaggio da parte degli agenti e broker di assicurazione e dei loro dipendenti e collaboratori prevedendo che gli intermediari principali adottino strumenti di controllo preventivo sull’attività posta in essere dai propri collaboratori, produttori e dipendenti, e li dotino di strumenti e procedure finalizzate al rispetto della disciplina di contrasto al riciclaggio.
Si ribadisce, comunque, che la responsabilità dell’eventuale illecito resta in capo agli intermediari in parola.
Al fine di rendere i collaboratori, i produttori ed i dipendenti maggiormente responsabili della propria condotta, gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI dovranno richiamare negli accordi stipulati le regole di comportamento alle quali i predetti soggetti debbono uniformarsi.
Gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice assicurano che una parte delle ore di aggiornamento professionale che gli stessi sono tenuti ad effettuare ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 siano dedicate ad adeguate attività formative in materia antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare l’articolo 18, al fine di accrescere la conoscenza della normativa antiriciclaggio e la consapevolezza delle correlate finalità e dei principi, prescrive alle imprese di porre in essere un’attenta opera di formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi previsti dalla medesima normativa.
Specifici programmi di formazione devono essere previsti:
– per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.
– agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta.
La formazione antiriciclaggio rientra in quella prevista dagli artt. 17 e 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
Le imprese si dotano di un’adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell’impresa, volti a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Gli organi sociali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono politiche aziendali e pongono in atto misure organizzative ed operative per evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Le imprese istituiscono una funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proporzionata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell’attività svolta dall’impresa.
La funzione antiriciclaggio deve possedere requisiti di indipendenza, nonché risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere e deve avere accesso a tutte le attività ed a tutte le informazioni dell’impresa rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.