RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi
Il Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi – RUI – disponibile dal 1° febbraio 2007 – contiene i dati dei soggetti che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia.
Il RUI è stato istituito dal Codice delle Assicurazioni, in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa.
Il Codice delle Assicurazioni è stato integrato e modificato dal decreto legislativo n. 68 del 21.5.2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla Distribuzione assicurativa che ha rifuso e abrogato la direttiva 2002/92/UE sull’intermediazione assicurativa (IMD1).
Il Codice è stato attuato a livello di normativa secondaria dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in vigore dal 1° ottobre 2018.
In base a tale normativa, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa è riservato:
- agli intermediari iscritti nel RUI;
- alle imprese che operano in qualità di distributori, ovvero le imprese di assicurazione o di riassicurazione quando svolgono direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori e del mercato, una fotografia completa dei soggetti che operano nel campo dell’intermediazione assicurativa.
E’ suddiviso in 6 sezioni:
- sezione A (agenti);
- sezione B (broker);
- sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione);
- sezione D (banche, Sim, intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, Istituti di pagamento ex art. 114 septies del Testo Unico bancario e Poste italiane – Divisione servizi di bancoposta);
- sezione E (gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D, F, o nell’Elenco annesso, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi);
- sezione F (gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione).
N.B. Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella di cui all’art 1, comma 1 lett. cc-septies) del Codice (intermediario assicurativo a titolo accessorio) sono iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro.
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