Sezione B del RUI

Chi è il broker e cosa fa?

Il broker assicurativo ha il ruolo di guidare i clienti nel vasto panorama delle polizze assicurative.

E’ un professionista che lavora indipendentemente dalle compagnie assicurative guidando i clienti a scoprire le diverse polizze proposte sul mercato e aiutandoli a scegliere le soluzioni più consone alle loro specifiche esigenze. Si tratta insomma di un mediatore del settore assicurativo che può lavorare con clienti singoli o con imprese e crea piani di copertura ben definiti e tracciati in ogni dettaglio per fornire il miglior servizio possibile. Il ruolo di questa particolare figura professionale è quello di vendere formule assicurative sanitarie, sulla vita, sulle proprietà, sui veicoli e altre possibili polizze adatte a soddisfare i più sfaccettati bisogni di sicurezza. 

Molti confondono la figura del broker assicurativo con quella dell’agente assicurativo. Se è vero che in parte i due ruoli coincidono, è altrettanto vero che esiste una differenza sostanziale tra le due posizioni. Gli agenti assicurativi lavorano esclusivamente per una società di assicurazioni, vendendo i prodotti proposti dalla loro compagnia solo a clienti, imprese o società di intermediazione. I Broker Assicurativi, invece, lavorano in modo indipendente rispetto alle compagnie di assicurazione perché possono suggerire e vendere prodotti formulati da diverse società.

Come si diventa broker?

Rappresenta un requisito obbligatorio per operare come broker l’iscrizione al RUI, il Registro Unico degli Intermediari, all’interno del quale sono registrati tutti i professionisti che operano nel settore dell’intermediazione assicurativa.

Il RUI è suddiviso in 6 sezioni:

  • sezione A: agenti assicurativi;
  • sezione B: broker;
  • sezione C: produttori diretti delle imprese di assicurazione;
  • sezione D: banche, sim, intermediari finanziari, istituti di pagamento, Poste Italiane;
  • sezione E: addetti alle attività di distribuzione che operano per conto di intermediari iscritti nelle sezione A, B, D, F, ma al di fuori dei suoi locali; intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario; addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei suoi locali;
  • sezione F: intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Quali sono i requisiti per l’iscrizione al RUI?

(artt. 10, 13 e 14 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Tra i requisiti per le persone fisiche che intendano iscriversi al RUI ci sono:

  • godimento dei diritti civili;
  • possesso dei requisiti di onorabilità;
  • superamento della prova d’idoneità;
  • aver aderito al fondo di garanzia;
  • non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi.

Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che erano iscritti nell’abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell’abrogato Albo Broker alla data del 1° gennaio 2007 e che non abbiano mai richiesto l’iscrizione in una delle sezioni del Registro (cfr. art. 100 del Regolamento).

In cosa consiste la prova di idoneità – esame IVASS A-B?

La prova di idoneità per l’iscrizione all’albo degli intermediari assicurativi è indetta una volta l’anno dall’IVASS e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

La prova consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla.

Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione assicurativa, la prova verte sulle seguenti materie:

  1. diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’IVASS;
  2. disciplina della previdenza complementare;
  3. disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
  4. tecnica assicurativa;
  5. disciplina della tutela del consumatore;
  6. nozioni di diritto privato;
  7. nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

    Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa, la prova verte, oltre che sulle materie sopra indicate, anche sulle seguenti materie:

  8. disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
  9. tecnica riassicurativa.

I candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che risultano già iscritti nelle sezioni A o B del Registro o già idonei all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, devono sostenere l’esame solo sulle materie indicate alle lettere h) e i).

Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 89 del Reg. IVASS n. 40/2018) 

L’iscritto nella sezione B del RUI deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.

L’aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di 30h, fruibili anche con modalità equivalenti (e-learning, webinar…), e al termine dei quali, superato il test finale, viene rilasciato un attestato da parte dell’Ente erogante.

L’aggiornamento è volto ad approfondire le proprie competenze e ad acquisire nuove conoscenze in base agli aggiornamenti normativi.

La persona fisica iscritta nella sezione B del registro temporaneamente non operante non è tenuta all’aggiornamento professionale durante il periodo di inoperatività. Tuttavia, prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, l’intermediario effettua un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.

Quali adempimenti annuali spettano all’iscritto? 

(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)

L’intermediario iscritto nella sezione B, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:

  • pagamento del contributo annuale di vigilanza;
  • pagamento del contributo annuale del fondo di garanzia;
  • rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile;

ATTENZIONE: l’avvenuto rinnovo del contratto o la conferma di efficacia del contratto pluriennale, non va più comunicato entro il 5 febbraio di ogni anno. L’abolizione del vincolo di comunicazione è stata introdotta dal Provvedimento IVASS n. 101.

 

Contributo di vigilanza

Il contributo di vigilanza è dovuto dagli intermediari (persone fisiche e giuridiche) iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI.

In base al Codice delle Assicurazioni Private, il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato sentito l’IVASS. Il decreto è pubblicato entro il successivo 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.

Il pagamento può essere effettuato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE mediante il sistema PagoPA che consente di:

  • scaricare l’avviso di pagamento PagoPA precompilato  (contenente il codice IUV –  Identificativo Univoco di Versamento,  l’anagrafica,  la causale e l’importo da pagare) all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass;
  • verificare lo stato della propria posizione contributiva;
  • ottenere l’avviso di pagamento per versare i contributi arretrati ancora dovuti.

L’avviso potrà essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso. L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPa S.p.A. all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni circa le modalità di pagamento via mail: unipay-tr@unimaticaspa.it oppure al numero verde 800.669685, attivo nei giorni lavorativi, dalle 9.00-13.00 e dalle 15.00-17.00. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

 

Fondo di garanzia

L’intermediario iscritto nella sezione B del RUI deve aderire al Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (“Fondo brokers”).

Il Fondo ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dal broker o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l’obbligo di stipulare. Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, determinato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l’IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite.
L’importo deve essere versato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato:
Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione – Codice IBAN: IT 26D 02008 05181 000400800076

I mediatori devono trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, che attesti le provvigioni che sono state acquisite nell’anno precedente; alla stessa dovranno essere allegate copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia della contabile bancaria.
Il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dal RUI.
Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito CONSAP.

Polizza RC

Sono tenuti a stipulare il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile professionale (RC) gli Intermediari Assicurativi, sia persone fisiche che società, iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI che intendano svolgere l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica e di altri Stati Membri dell’UE.
Sono ugualmente tenuti alla stipula del contratto di assicurazione gli Intermediari iscritti nell’elenco annesso quando intendano richiedere l’iscrizione di propri collaboratori nella sezione E del RUI.

Il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile è stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 – Responsabilità Civile generale di cui all‘art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

  1. garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario;
  2. coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  3. l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
  4. garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

ATTENZIONE: il Provvedimento IVASS n. 101 ha eliminato l’obbligo per gli Intermediari di comunicare entro il 5 febbraio di ogni anno il rinnovo/conferma della polizza di responsabilità civile professionale. Resta fermo l’obbligo di sottoscrizione della polizza per poter essere iscritti al RUI.

 

 

   

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